i PREGIUDICATI e il diritto al voto

I cittadini che incorrono nella perdita del diritto elettorale sulla base di sentenze passate in giudicato o di altro provvedimento definitivo dell’autorità giudiziaria adottato in sede penale o Civile oppure che perdono il diritto elettorale perché sottoposti alle misure di prevenzione previste dall’art. 3 della Legge 1423/56 e successive modificazioni vengono cancellati dalle liste elettorali in occasione delle revisioni delle liste previste dalla legge.

Con provvedimento notificato all’interessato contenente gli specifici motivi che ostano al godimento dell’elettorato attivo viene ritirata la tessera elettorale a cura del Comune che provvede a conservarla nel fascicolo personale dell’elettore.

Terminato il periodo di interdizione del godimento del diritto il cittadino viene reiscritto nelle liste elettorali e gli viene rilasciata una nuova tessera.

Tale automatismo non funziona nel caso in cui la perdita del diritto derivi dall’essere sottoposto alle misure di prevenzione. In tale circostanza infatti la reiscrizione nelle liste elettorali è subordinata all’acquisizione di specifico provvedimento che preveda la riabilitazione del diritto elettorale.