Ancora sul riordino: D’Attis ricostruisce la questione e fa ulteriore chiarezza

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Non intendo partecipare al gioco delle “scommesse” lanciato nelle scorse ore su un tema così delicato ed importante poiché credo non interessi sia alla stampa sia, soprattutto, ai cittadini.

Tra vero e falso, quello che descrivo é ciò che é per legge. È spero che questo chiarisca le idee. E nello specifico faccia chiarezza a chi ostenta troppa sicurezza nel chiedere le dimissioni altrui. Nel dubbio farò dono di un manuale di Diritto Pubblico.

La questione e’ molto semplice.

Il 6 luglio il DL spending review determina il riordino delle province, stabilendo come requisiti di riferimento popolazione e territorio, ma senza fissare dei minimi. Lo stesso DL rinvia ad un provvedimento del governo la fissazione dei requisiti minimi.

Il 20 luglio il Governo con proprio provvedimento, fissa i requisiti minimi che gli aveva demandato il DL, nello specifico a 250mila kmq e a 300mila abitanti.

Il 7 agosto, la legge di conversione del Decreto, quando erano noti i requisiti minimi fissati dal Governo, disponde che <<Resta fermo che il riordino  deve  essere  effettuato nel rispetto  dei  requisiti minimi  di  cui  al  citato  comma  2, determinati sulla base dei dati  di  dimensione  territoriali  e  di popolazione, come esistenti alla data di adozione della deliberazione di cui al medesimo comma 2>>.

La procedura prevede:
– entro 70 giorni dal 20 luglio (data del provvedimento del Governo sui requisiti minimi), i CAL o gli organismi equivalenti, formulano una proposta alla Regione;
– entro 92 giorni dal 20 luglio le Regioni presentano al Governo la proposta di riordino;
– entro 60 giorni dal 7 agosto (data di conversione del DL) con atto legislativo di iniziativa governativa, le province sono effettivamente riordinate tenendo conto delle proposte delle Regioni (che devono tener conto delle proposte dei CAL); cio’ avviene anche in caso di
inerzia dei CAL e delle Regioni.

Dunque:
– e’ vero che il Parlamento ha votato il 7 agosto i criteri (popolazione e superficie) conoscendo la delibera del Governo, ma non ha MAI votato sui requisiti minimi;
– e’ vero che il Parlamento dovrà’ nuovamente votare sulla norma di iniziativa governativa con cui verra’ effettivamente disposto il riordino delle Province;
– e’ vero che la norma che il Parlamento ha approvato il 7 agosto, fissa che il riordino deve avvenire sulla base di quei requisiti minimi, ma e’ altrettanto vero che la norma nuova che il governo dovrà’ presentare il 7 ottobre (60 giorni dopo il 7 agosto) dovrà’ essere votata dal Parlamento e potrà’ contenere tutte le deroghe o eventuali modifiche ai criteri che il Parlamento riterrà’ (questo in termini giuridici, poi quanto politicamente sia possibile dipende dalla forza politica che saremo in grado di esprimere).
In sintesi, i requisiti minimi sono un vincolo che il Governo, sulla base della legge, ha imposto al processo dal basso (Comuni, Cal, Regioni), e un vincolo – molto piu’ debole – che si e’ imposto per la norma successiva che avrebbe dovuto fare.

Ovvio che il Governo con la nuova norma e il Parlamento che dovrà’ comunque votarla, potranno – trattandosi di due norme equivalenti – fare scelte di riordino in tutto o in parte diverse.

Quindi: il Parlamento ha di fatto deliberato che le Regioni non possano fare proposte in deroga ai requisiti perché’ sarebbero giuridicamente inaccettabili, ma non si e’ privato della possibilità’ di deroghe quando sarà’ votata la norma di riordino vera e propria.

Ancora sul riordino: D’Attis ricostruisce la questione e fa ulteriore chiarezzaultima modifica: 2012-10-02T15:45:11+02:00da dematteiscosimo
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